In data 3 febbraio 2004 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 27 il Decreto n. 388 del
15.07.2003 che regola le disposizioni sul Pronto
Soccorso Aziendale.
L’ art. 1 del nuovo regolamento classifica le
aziende in tre gruppi sulla base della tipologia di
attività svolta, del numero dei lavoratori occupati
e dei fattori di rischio:
1) il GRUPPO A comprende i seguenti tre
sottogruppi:
- le aziende o unità produttive con attività
industriali, che siano soggette all’obbligo di
notifica o di dichiarazione, quali le centrali
termoelettriche, i laboratori nucleari, centrali
termoelettriche, aziende estrattive o che
comunque operino in sotterraneo, aziende
per la fabbricazione di esplosivi, polveri e
munizioni senza distinzione sul numero dei
dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico
di inabilità permanente superiore a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre
cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell’agricoltura.
2) il GRUPPO B comprende:
- le aziende con tre o più lavoratori che non
rientrano nel Gruppo A.
3) il GRUPPO C comprende:
- le aziende o unità produttive con meno di tre
lavoratori che non rientrano nel Gruppo A;
- le aziende o unità produttive che hanno
lavoratori che prestano la propria attività in
luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale
o unità produttiva.
A partire dal 3 febbraio 2005 il presente Decreto
è entrato in vigore, abrogando definitivamente
il Decreto Ministeriale del 2 luglio 1958 a cui
finora si era fatto riferimento in maniera di Pronto
Soccorso Aziendale.
L’art. 2 delinea ulteriormente l’organizzazione
interna del pronto soccorso che prevede la
seguente distinzione:
Nelle aziende o unità produttive appartenenti o
riconducibili al GRUPPO A e B il datore di lavoro
dovrà garantire:
UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO in
ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita
in un luogo facilmente accessibile e individuabile
con segnaletica approppriata che contenga
almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato
all’allegato 1 della legge citata):
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 flacone da 1 litro di soluzione cutanea di
iodovidone al 10% di iodio
- 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio
cloruro - 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste
singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste
singole
- 2 teli monouso
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confenzione di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti
all’uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari
- 1 termometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa
Nelle aziende o unità produttive appartenenti
o riconducibili al GRUPPO C e nelle aziende
o unità produttive che hanno lavoratori che
prestano la propria attività in luoghi isolati,
diversi della sede aziendale o unità produttiva
il datore di lavoro dovrà garantire:
UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO in
ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita
in un luogo facilmente accessibile e individuabile
con segnaletica approppriata che contenga
almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato
all’allegato 2 dalla legge citata):
- 2 paia di guanti sterili
- 1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio
- flacone da 250 ml di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%)
- 3 compresse di garza sterile 10x10 in buste
singole
- 1 compressa di garza sterile 18x40 in buste
singole
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti
all’uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.
Per tutti i gruppi di aziende (A, B e C) i contenuti
succitati di entrambe le cassette di pronto
soccorso vanno integrati su indicazione del
medico competente in base ai rischi presenti nei
luoghi di lavoro e per le aziende del Gruppo A e B
su ulteriore indicazione del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.