Decreto
In data 3 febbraio 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 il Decreto n. 388 del 15.07.2003 che regola le disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale.
L’ art. 1 del nuovo regolamento classifica le aziende in tre gruppi sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

1) il GRUPPO A comprende i seguenti tre sottogruppi:
- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all’obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, centrali termoelettriche, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

2) il GRUPPO B comprende:
- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

3) il GRUPPO C comprende:
- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A;
- le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

A partire dal 3 febbraio 2005 il presente Decreto è entrato in vigore, abrogando definitivamente il Decreto Ministeriale del 2 luglio 1958 a cui finora si era fatto riferimento in maniera di Pronto Soccorso Aziendale.
L’art. 2 delinea ulteriormente l’organizzazione interna del pronto soccorso che prevede la seguente distinzione:

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al GRUPPO A e B il datore di lavoro dovrà garantire:

UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica approppriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato all’allegato 1 della legge citata):
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 flacone da 1 litro di soluzione cutanea di iodovidone al 10% di iodio
- 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confenzione di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al GRUPPO C e nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi della sede aziendale o unità produttiva il datore di lavoro dovrà garantire:

UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica approppriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato all’allegato 2 dalla legge citata):
- 2 paia di guanti sterili
- 1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- flacone da 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 3 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- 1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Per tutti i gruppi di aziende (A, B e C) i contenuti succitati di entrambe le cassette di pronto soccorso vanno integrati su indicazione del medico competente in base ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e per le aziende del Gruppo A e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Ministeriale
n. 388 del 15.7.2003
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